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Norma UNI 11211-4:2012

Opere di difesa dalla caduta massi - Parte 4: Progetto definitivo ed esecutivo



 

La sottocommissione 3 "Opere difesa dalla caduta massi", della commissione tecnica COSTRUZIONI STRADALI ED OPERE CIVILI DELLE INFRASTRUTTURE dell’UNI, ha presentato la versione definitiva della norma che, a conclusione dell’inchiesta pubblica, è entrata in vigore in data 26 gennaio 2012.

La norma, che completa la serie di norme UNI 11211, tratta la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere che consentono la mitigazione del rischio da caduta massi e permette al progettista di operare le scelte progettuali secondo una procedura standardizzata che prende in considerazione le azioni, i criteri di progettazione e le verifiche.

L’apporto di tutti i membri della sottocommissione, compreso il sottoscritto ed i rappresentanti di Assoroccia, ha consentito di ottenere un utile elaborato con il quale poter redigere dei progetti basati su criteri oggettivi.

Nella norma sono stati infatti inseriti una serie di coefficienti di sicurezza sulle azioni e sui materiali, oltre a raccomandazioni utili ad accrescere la qualità della progettazione delle opere di difesa da caduta massi.

Nella norma si ritrovano inoltre adeguati riferimenti ad altre norme del settore, come ad esempio la UNI EN 1537 sui tiranti e la ETAG 027 sulle barriere paramassi, oltre a raccomandazioni operative che consentono di prevedere già in fase progettuale alcuni aspetti utili alla direzione lavori.

Si invitano tutti gli associati a prendere visione della nuova norma.

Ing. Stefano Filippi
 

Decreto Legge Sviluppo 2011

 



Il Decreto proroga i termini, di ulteriori 180 giorni, del regime transitorio relativo alle nuove categorie di qualificazione (es. OS12b), integrate dal nuovo Regolamento. Ci sarà quindi tempo sino al giugno 2012 per riattestarsi nelle nuove categorie SOA.

 

 


 

‘Milleproroghe’
Qualificazione Soa
Viene prorogata al 31 dicembre 2013 la possibilità di prendere in considerazione i lavori realizzati nel decennio precedente alla data di sottoscrizione del contratto con le Soa per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e di quello di uno, due o tre lavori realizzati in ogni singola categoria.
 

Le barriere paramassi a rete dopo l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.) 2008



 

Il 01/07/2009 sono entrate in vigore le nuove N.T.C. (Norme Tecniche per le Costruzioni) previste dal D.M. 14.01.2008.

Secondo dette specifiche, le barriere paramassi in rete, ricomprese nel punto 11.1 caso A, possono essere in alternativa qualificate secondo le seguenti modalità:

  • Marcatura CE, a seguito del conseguimento del Benestare Tecnico Europeo (ETA) in base alle indicazioni previste da ETAG 027. La marcatura CE permette la libera circolazione del prodotto in tutti i paesi della CE.
  • Certificati di Idoneità Tecnica (C.I.T.) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in base alle indicazioni previste da ETAG 027. IL C.I.T. permette la circolazione del prodotto nel territorio italiano.
  • Principio di equivalenza: in conformità a quanto prescritto dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD), le N.T.C. prevedono che "... possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalle presenti norme" (N.T.C.), sulla base di procedure di valutazione previste dal Servizio Tecnico Centrale.

Di conseguenza la marcatura CE delle barriere paramassi, in quanto tale, non può essere considerata requisito obbligatorio, come ben argomentato nella nota dell'Ing. Pietro Baratono, coordinatore dei lavori in rappresentanza del Servizio Tecnico Centrale della Commissione Europea che ha predisposto ETAG 027, inviata alla nostra associazione a seguito di formale richiesta di chiarimento (novembre 2010).  (allegato)

La stessa Commissione Europea, con precisazione ENTR/15/GK/si D (2007) - 19820 del 13/06/2007, (allegato) avente ad oggetto la direttiva 89/106/EEC, ha stabilito da un lato che "I fabbricanti non hanno l'obbligo di richiedere il Benestare Tecnico Europeo (ETA)" (cioè la certificazione necessaria per l'apposizione del marchio CE), dall'altro che "i fabbricanti che non intendessero richiedere un ETA ... possono comunque immettere i loro prodotti sul mercato ..." e che "... gli Stati Membri devono consentire la commercializzazione di tali prodotti nel loro territorio qualora essi rispondano alle disposizioni nazionali vigenti in qualsiasi Stato Membro, a meno che non vi sia prova chiara di una insufficiente equivalenza …" (il documento è riportato, con nota di commento, sul sito internet dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento all'indirizzo http://www.ordineingegneritn.it).

Concludendo, in assenza di norme armonizzate (come nel caso barriere paramassi a rete), non è legittimo vietare l'utilizzo di prodotti "per la sola mancanza della marcatura CE e nonostante che essi rispettino tutti i requisiti tecnici previsti per la loro idoneità".

Interessante, infine, l’ordinanza. 3653 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, presentata alla Corte di Giustizia Europea con la quale il consiglio di Stato ha sottoposto questione del tutto analoga al Giudice Comunitario.(allegato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Milleproroghe
Qualificazione Soa


Viene prorogata al 31 dicembre 2013 la possibilità di prendere in considerazione i lavori realizzati nel decennio precedente alla data di sottoscrizione del contratto con le Soa per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e di quello di uno, due o tre lavori realizzati in ogni singola categoria.

 

 


 

‘Milleproroghe’
Qualificazione Soa
Viene prorogata al 31 dicembre 2013 la possibilità di prendere in considerazione i lavori realizzati nel decennio precedente alla data di sottoscrizione del contratto con le Soa per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e di quello di uno, due o tre lavori realizzati in ogni singola categoria.
 

Nuovo Regolamento Codice appalti: Pubblicato sulla Gazzetta il DPR n. 207/2010


Il 13 dicembre 2010, sul supplemento ordinario n. 270 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" .

Il nuovo regolamento attuativo del codice appalti entrerà in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, l'8 giugno 2011. sino a tale data continuerà ad applicarsi il precedente Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999.

Il nuovo regolamento porta al suo interno la  novità che tutti aspettavamo. E’ stata infatti introdotta la nuova categoria SOA OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI che “Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzate al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche”.


Il testo è disponibile a questo link

 

UNI - progetto* U71030324 Opere di difesa dalla caduta massi

Parte 4: Progetto definitivo ed esecutivo

 


 

Assoroccia, in qualità di associato ad UNI, ha seguito con propri rappresentanti i lavori del Gruppo per il progetto * U71030324 Opere di difesa dalla caduta massi - Parte 4: Progetto definitivo ed esecutivo *,caduta massi”.

La norma, in estrema sintesi, descrive le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva di opere di difesa dalla caduta massi.

Il progetto di norma approvato è ora disponibile, a tutti , sino al 18/01/2011, mediante comunicazione sui canali di informazione degli organismi di normazione, al fine di raccogliere commenti ed ottenere il massimo consenso possibile: è la fase di inchiesta pubblica. In tale importante periodo, tutte le parti economico/sociali interessate, in particolare coloro che non hanno potuto partecipare alla prima fase, cioè praticamente alla redazione del progetto, possono così contribuire al processo normativo.

E’ possibile per tutti prendere visione del progetto di norma al seguente link:

http://catalogo.uni.com/pii/ricerca.html

indicando quale Codice progetto:  U71030324

 

 

 

 

 


Aggiornamento gennaio 2011 : in data 11/01/2011 Assoroccia ha inviato propria nota ad UNI  in merito ad alcune indicazioni, riportate nella norma,  riguardo la marcatura CE.
Il testo integrale della nota è disponibile, agli associati, nella sezione Archivio.